Categoria: Sezione 1 – Cooperazione
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Art. 60 — Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
1. L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell’impegno per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.2. L’autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire…
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Art. 61 — Assistenza reciproca
1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di…
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Art. 62 — Operazioni congiunte delle autorità di controllo
1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento…