Categoria: Capo VII – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
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Art. 62 — Operazioni congiunte delle autorità di controllo
1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.2. Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento…
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Art. 63 — Meccanismo di coerenza
1. Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione.
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Art. 64 — Parere del comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato emette un parere ove un’autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in appresso. A tal fine, l’autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la decisione: a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati…
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Art. 65 — Composizione delle controversie da parte del comitato
1. Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi: a) se, in un caso di cui all’articolo 60, paragrafo 4, un’autorità di controllo interessata ha sollevato un’obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell’autorità capofila o l’autorità capofila…
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Art. 66 — Procedura d’urgenza
1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, un’autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all’articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio…
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Art. 67 — Scambio di informazioni
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui all’articolo 64.Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di…
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Art. 68 — Comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di personalità giuridica.2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi…
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Art. 69 — Indipendenza
1. Nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con indipendenza.2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all’articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 70, paragrafo 2, nell’esecuzione dei suoi compiti o nell’esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né…
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Art. 70 — Compiti del comitato
1. Il comitato garantisce l’applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare: a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l’applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo; b)…
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Art. 71 — Relazioni
1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento nell’Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.2. La relazione annuale include la valutazione dell’applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni…
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Art. 72 — Procedura
1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
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Art. 73 — Presidente
1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.
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Art. 74 — Compiti del presidente
1. Il presidente ha il compito di: a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l’ordine del giorno; b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell’articolo 65 all’autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate; c) assicurare l’esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza…
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Art. 75 — Segreteria
1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.3. l personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche…
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Art. 60 — Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
1. L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell’impegno per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.2. L’autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire…
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Art. 76 — Riservatezza
1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno.2. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Art. 61 — Assistenza reciproca
1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di…