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Art. 125 — Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle…
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Art. 98 bis — Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo [ABROGATO]
[1. La Banca d’Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei presupposti indicati all’articolo 70, comma 1, lettera a), e 98, comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell’articolo 70.2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre…
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Art. 110 — Rinvio
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo…
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Art. 114 quinquies 3 — Rinvio
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli…
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Art. 116 — Pubblicità
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato…
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Art. 120 decies — Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito
1. L’intermediario del credito, in tempo utile prima dell’esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: a) la denominazione e la sede dell’intermediario del credito; b) il registro in cui è iscritto, il numero di registrazione e i mezzi…
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Art. 125 — Banche dati
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l’accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni…
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Art. 126 octies — Denominazione valutaria dei pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.2. Se al pagatore è offerto, prima di disporre un’operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso uno sportello automatico o presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di…
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Art. 126 viciesquinquies — Informazioni sul conto di base
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.
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Art. 128 duodecies — Disposizioni procedurali
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128 quater, comma 2, e 128 sexies, comma 2, per l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia,…
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Art. 138 — Aggiotaggio bancario [ABROGATO]
[1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall’articolo 501 del codice penale. Restano fermi l’art. 501 del codice penale,…
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Art. 145 — Procedura sanzionatoria
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d’Italia contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria,…
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Art. 155 — Soggetti operanti nel settore finanziario [ABROGATO]
[1. I soggetti che esercitano le attività previste dall’art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.2. L’art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l’innovazione e lo…
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Art. 99 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo italiana si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo italiana, oltre che nei casi previsti dall’art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.3. I commissari liquidatori…
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Art. 111 — Microcredito
1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all’articolo 2463 bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a…
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Art. 114 quinquies 4 — Deroghe
1. La Banca d’Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica dall’applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) le attività complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d’Italia in base al piano aziendale dell’istituto di moneta elettronica; tale limite in…
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Art. 116 bis — Decisioni di rating
1. La Banca d’Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei rating che le riguardano. L’eventuale conseguente comunicazione non dà luogo ad oneri per il cliente.
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Art. 120 undecies — Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica…
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Art. 125 bis — Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata…
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Art. 126 novies — Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica
1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall’articolo 114 ter può essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall’emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi: a) il rimborso è chiesto prima della scadenza del contratto; b) il detentore di moneta elettronica recede dal…
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Art. 126 viciessexies — Educazione finanziaria
1. La Banca d’Italia promuove iniziative dirette a fornire ai consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi dell’articolo 126 viciesquater, informazioni chiare e comprensibili sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo, sulle procedure per accedervi e sulle possibilità di ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie.2. La Banca d’Italia…
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Art. 128 terdecies — Vigilanza della Banca d’Italia sull’Organismo
1. La Banca d’Italia vigila sull’Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell’azione di controllo e con la finalità di verificare l’adeguatezza delle procedure interne adottate dall’Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.2. Per le finalità indicate al comma 1, la Banca d’Italia può accedere al sistema…
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Art. 139 — Partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari
1. L’omissione delle domande di autorizzazione previste dall’articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 20, commi 2 e 2-bis, nonché la violazione delle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, dell’articolo 25, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è…
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Art. 145 bis — Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112 bis, 113 e 128 duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall’accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l’interessato ha la sede o la residenza all’estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente,…
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Art. 156 — Modifica di disposizioni legislative
1. L’art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). – 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all’art. 4 vigilano sull’osservanza delle norme contenute…
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Art. 99 bis — Liquidazione ordinaria
1. Le capogruppo italiane informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.2. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se…
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Art. 111 bis — Finanza etica e sostenibile
1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti principi: a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale; b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui…
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Art. 114 sexies — Servizi di pagamento
1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e…
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Art. 117 — Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati,…
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Art. 120 duodecies — Valutazione dei beni immobili
1. I finanziatori applicano standard affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino standard affidabili.2. La valutazione è svolta da persone competenti sotto il profilo professionale e indipendenti dal processo di…
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Art. 125 ter — Recesso del consumatore
1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125 bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine…
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Art. 126 undecies — Terminologia standardizzata europea
1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web l’elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2014/92/UE. L’elenco impiega la terminologia standardizzata europea definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/92/UE.2. L’elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi…
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Art. 127 — Regole generali
01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell’articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli…
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Art. 128 quaterdecies — Ristrutturazione dei crediti
1. Per l’attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128 undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2.
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Art. 140 — Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista ed in intermediari finanziari
1. L’omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da…
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Art. 145 ter — Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate
1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.
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Art. 157 — Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
1. L’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Ambito d’applicazione). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo; d)…
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Art. 100 — Amministrazione straordinaria
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del…
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Art. 112 — Altri soggetti operanti nell’attività di concessione di finanziamenti
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112 bis ed esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla…
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Art. 114 septies — Albo degli istituti di pagamento
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresì le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario…
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Art. 117 bis — Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR…
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Art. 120 terdecies — Servizi di consulenza
1. Il servizio di consulenza è riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.2. Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all’articolo 128 sexies, comma 2-bis.3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e gli intermediari del credito: a) agiscono nel migliore interesse del…
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Art. 125 quater — Contratti a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 125 ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:…
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Art. 126 duodecies — Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un “Documento informativo sulle spese” e un “Riepilogo delle spese” in conformità alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 e dell’articolo 5, paragrafo…
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Art. 127 bis — Spese addebitabili
1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi…
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Art. 128 quattuordecies — Ristrutturazione dei crediti
1. Per l’attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell’Organismo di cui all’articolo 128 undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2.
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Art. 140 bis — Esercizio abusivo dell’attività
1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128 quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di…
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Art. 145 quater — Disposizioni di attuazione
1. La Banca d’Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.
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Art. 158 — Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare [ABROGATO]
[1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell’art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.2.…
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Art. 101 — Liquidazione coatta amministrativa
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in un altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato…
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Art. 112 bis — Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi
È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze approva lo Statuto dell’Organismo, sentita la Banca d’Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell’organo di controllo.2. L’Organismo svolge ogni attività necessaria…
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Art. 114 octies — Attività accessorie esercitabili
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento: a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d’Italia; b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni…
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Art. 118 — Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi…
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Art. 120 quaterdecies — Finanziamenti denominati in valuta estera
1. Se il credito è denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui è denominato il contratto in una delle seguenti valute: a) la valuta in cui è denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attività con le…
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Art. 125 quinquies — Inadempimento del fornitore
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui…
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Art. 126 terdecies — Siti web di confronto
1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o più siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web,…
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Art. 128 — Controlli
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d’Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114 quinquies 2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e…
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Art. 129 — Emissione di strumenti finanziari
1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del…
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Art. 141 — False comunicazioni relative a intermediari finanziari [ABROGATO]
[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena dell’arresto fino a tre anni.]
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Art. 146 — Sorveglianza sul sistema dei pagamenti
1. La Banca d’Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.2. Per le finalità di cui al comma 1 la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi…
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Art. 102 — Procedure proprie delle singole società
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell’Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili, fermo restando l’articolo 102…
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Art. 113 — Controlli sull’elenco previsto dall’articolo 111
1. La Banca d’Italia tiene l’elenco previsto dall’articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell’articolo 111, comma 5; a tal fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché…
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Art. 114 novies — Autorizzazione
1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta…
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Art. 118 bis — Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento
1. Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all’anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall’articolo 119.2.…
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Art. 120 quaterdecies 1 — Rimborso anticipato
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
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Art. 125 sexies — Rimborso anticipato
1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.2. I contratti di credito indicano…
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Art. 126 quaterdecies — Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri prodotti
1. Quando il conto di pagamento è offerto congiuntamente ad altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all’articolo 126 decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se l’acquisto del conto di pagamento è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente.…
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Art. 128 bis — Risoluzione delle controversie
1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività…
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Art. 130 — Abusiva attività di raccolta del risparmio
1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
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Art. 142 — Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione [ABROGATO]
[1. L’omessa dichiarazione di decadenza dall’ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall’articolo 109, commi 2 e 3, è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.]
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Art. 147 — Altri poteri delle autorità creditizie
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141,…
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Art. 102 bis — Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa
1. Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all’articolo 80,…
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Art. 113 bis — Sospensione degli organi di amministrazione e controllo
1. Qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonché ragioni di urgenza, la Banca d’Italia può disporre che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell’intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. Il…
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Art. 114 decies — Operatività transfrontaliera
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d’Italia.2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’autorità competente dello Stato…
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Art. 119 — Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.2.…
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Art. 120 quindecies — Inadempimento del consumatore
1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 40, comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, nonché ai casi di eventuale stato di bisogno…
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Art. 125 septies — Cessione dei crediti
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che…
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Art. 126 quindecies — Servizio di trasferimento
1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.2. Il servizio di trasferimento è avviato…
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Art. 128 ter — Misure inibitorie
1. Qualora nell’esercizio dei controlli previsti dall’articolo 128 emergano irregolarità, la Banca d’Italia può: a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell’attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; b) inibire specifiche forme…
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Art. 131 — Abusiva attività bancaria
1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
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Art. 143 — Emissione di valori mobiliari [ABROGATO]
[L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà del valore totale dell’operazione; nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3. 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un…
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Art. 148 — Obbligazioni stanziabili [ABROGATO]
[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d’Italia.]
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Art. 103 — Organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello…
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Art. 113 ter — Revoca dell’autorizzazione e liquidazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 113 bis, la Banca d’Italia, può disporre la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 1, quando: a) risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell’amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l’attività dell’intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità; c) la revoca…
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Art. 114 undecies — Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento…
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Art. 120 — Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno…
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Art. 120 sexdecies — Osservatorio del mercato immobiliare
1. L’Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l’Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.
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Art. 125 octies — Sconfinamento
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole: a) lo sconfinamento; b) l’importo…
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Art. 126 sexdecies — Spese applicabili per il servizio di trasferimento
1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore…
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Art. 128 quater — Agenti in attività finanziaria
1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono…
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Art. 131 bis — Abusiva emissione di moneta elettronica
1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114 bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114 bis, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
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Art. 144 — Altre sanzioni amministrative alle società o enti
1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento…
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Art. 149 — Banche popolari
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell’art. 29.2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto…
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Art. 104 — Competenze giurisdizionali
1. Quando la capogruppo italiana sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione revocatoria prevista dall’art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.2. [Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria…
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Art. 114 — Norme finali
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 18, il Ministro dell’economia e delle finanze disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attività indicate nell’articolo 106.2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Banca d’Italia, già…
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Art. 114 duodecies — Conti di pagamento e forme di tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Banca d’Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di pagamento di cui all’articolo 1, comma…
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Art. 120 bis — Recesso
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.
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Art. 120 septiesdecies — Remunerazioni e requisiti di professionalità
1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalità adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonché prestare…
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Art. 125 novies — Intermediari del credito
1. L’intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o più finanziatori oppure a titolo di mediatore.2. Il consumatore è informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso è oggetto…
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Art. 126 septiesdecies — Obblighi informativi e responsabilità
1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche…