Categoria: Capo VI – Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
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Art. 47 — Rinunzia all’assegnazione alle segreterie delle commissioni tributarie provinciali e regionali
1. I dirigenti, il personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale o equiparata e di direttore di divisione o equiparate e gli impiegati delle qualifiche funzionali, di ruolo e non di ruolo, compresi quelli provenienti dalle abolite imposte di consumo e quelli degli enti soppressi di cui al ruolo speciale istituito presso il Ministero…
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Art. 48 — Modalità particolari di inquadramento del personale delle segreterie
1. Alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti nelle qualifiche funzionali dopo gli inquadramenti di cui all’art. 46, si procede nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. È data tuttavia facoltà, in relazione alla necessità di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all’assunzione di idonei…
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Art. 49 — Norme abrogate
1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2.2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, quarto comma, 13, 13- bis e…
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Art. 50 — Regolamenti
1. I regolamenti previsti dal presente decreto sono emanati entro il 28 febbraio 1994.
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Art. 51 — Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.2. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, salvo quelle di cui all’articolo 35 che hanno effetto a…
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Art. 42 — Insediamento delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Le commissioni tributarie provinciali e regionali sono insediate in unica data entro il 1 aprile 1996 con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno sessanta giorni prima.2. Dalla stessa data sono soppresse le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado previste dal decreto del Presidente della…
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Art. 43 — Nomina dei primi componenti nelle commissioni tributarie regionali e provinciali
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5, in relazione a ciascun incarico da…
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Art. 44 — Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale
1. Coloro che sono rimasti a comporre la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale fino alla cessazione dell’attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell’ ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti…
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Art. 44 bis — Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996
1. In deroga all’articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.2. Oltre ai…
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Art. 44 ter — Modifica delle tabelle
1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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Art. 45 — Prima costituzione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria
1. Nella prima applicazione del presente decreto il consiglio di presidenza è eletto da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali nominati a norma dell’art. 43.2. Le elezioni hanno luogo entro il 31 dicembre 1996.
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Art. 46 — Personale addetto alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado soppresse
1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all’art. 32 e destinato…