Categoria: Capo V – Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
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Art. 36 — Servizi automatizzati
1. È istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull’andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli.2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 è…
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Art. 37 — Attività di indirizzo agli uffici periferici
1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l’esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sulla base di segnalazioni periodiche…
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Art. 38 — Rilevazione ed esame dei motivi di accoglimento dei ricorsi
1. La direzione centrale di cui all’art. 37, comma 1, rileva, sulla base di relazioni trimestrali delle direzioni regionali e compartimentali ed avvalendosi anche del servizio di cui all’art. 36, i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici sono accolti dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo…
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Art. 39 — Rilevazioni statistiche
1. La direzione centrale di cui all’art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all’art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonché ai provvedimenti adottati.2. Le modalità delle rilevazioni previste dal comma 1 e…
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Art. 40 — Ufficio del massimario [ABROGATO]
[1. È istituito presso ciascuna corte di giustizia tributaria di secondo grado un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle corti di giustizia tributaria di primo grado provinciali aventi sede nella sua circoscrizione.2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell’ambito del contingente di…
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Art. 41 — Corsi di aggiornamento [ABROGATO]
[1. La scuola centrale tributaria, d’intesa con la direzione centrale di cui all’art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli…