Categoria: Capo IV – Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
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Art. 32 — Personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell’art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.2. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 è costituito con la dotazione indicata,…
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Art. 33 — Trattamento economico del personale degli uffici di segreteria
1. Al personale addetto agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni concernenti il personale del Ministero delle finanze.2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di…
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Art. 34 — Amministrazione del personale delle segreterie
1. Il personale di cui all’art. 32 è amministrato secondo le disposizioni della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e del suo regolamento di attuazione.
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Art. 35 — Attribuzioni del personale delle segreterie
1. I direttori delle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale provvedono all’organizzazione tecnica del lavoro degli uffici di segreteria per adeguarne l’efficienza alle necessità del processo tributario; partecipano a commissioni di studio relative al funzionamento del contenzioso tributario istituite in seno…
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Art. 30 — Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale vengono assegnati un primo dirigente, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionali, appartenenti al contingente di cui all’art. 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro delle finanze.2. L’ufficio di segreteria, per l’espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di…
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Art. 31 — Uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. È istituito presso ogni corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado un ufficio di segreteria con funzioni di assistenza e collaborazione nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi componenti.