Categoria: Capo III – Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
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Art. 26 — Deliberazioni
1. Il consiglio di presidenza delibera con la presenza di almeno quattro componenti.2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.3. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto, se riguardano persone o su richiesta di almeno due componenti presenti.
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Art. 27 — Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza
1. I componenti del consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell’ufficio ed il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata conferita nello stesso periodo ai presidenti di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se con…
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Art. 28 — Scioglimento del consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
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Art. 29 — Alta sorveglianza
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l’alta sorveglianza sulle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltà di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria…
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Art. 29 bis — Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
1. Il Consiglio di presidenza provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio…
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Art. 17 — Composizione
1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, ed ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera…
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Art. 18 — Durata
1. Il consiglio di presidenza dura in carica per quattro anni.2. I componenti del consiglio di presidenza, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte o, se eletti in qualità di giudice, conseguono la nomina a presidente, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti di corrispondente qualifica.
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Art. 19 [ABROGATO]
[1. Il presidente del consiglio di presidenza è eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che ne fanno parte.2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica di presidente di commissione o di sezione che ha riportato più voti nella…
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Art. 20 — Ineleggibilità
1. Non possono essere eletti al consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell’ammonimento.2. Il componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposto alla sanzione della…
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Art. 21 — Elezione del consiglio di presidenza
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno…
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Art. 22 — Votazioni
1. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell’ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall’elettore.2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale.3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle…
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Art. 23 — Proclamazione degli eletti. Reclami
1. L’ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell’ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle…
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Art. 24 — Attribuzioni
1. Il consiglio di presidenza: a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni; b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; d) formula al Ministro…
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Art. 24 bis — Ufficio del massimario nazionale
1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l’Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all’Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti…
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Art. 25 — Convocazione
1. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.