Categoria: Capo II – Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
-
Art. 7 — Requisiti generali
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione…
-
Art. 8 — Incompatibilità
01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell’articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.1. Non possono essere componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finché permangono in attività di servizio o…
-
Art. 9 — Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all’articolo 1 bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1…
-
Art. 10 — Giuramento
1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, prima dell’immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio”.2. I presidenti delle corti di…
-
Art. 11 — Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento
1. La nomina dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.2. I magistrati tributari di cui…
-
Art. 12 — Decadenza dall’incarico
1. Decadono dall’incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all’art. 7; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall’art. 8; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell’amministrazione pubblica in attività di servizio, dall’impiego per causa diversa dal…
-
Art. 13 — Trattamento economico dei giudici tributari
1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183.2. Con il decreto di cui…
-
Art. 13 bis — Trattamento economico dei magistrati tributari
1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all’articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all’anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al…
-
Art. 14 — Responsabilità
1. Ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
-
Art. 15 — Vigilanza e sanzioni disciplinari
1. Il presidente di ciascuna corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente…
-
Art. 16 — Procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l’incolpato.2. Il consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l’incarico di procedere agli accertamenti…