Categoria: Titolo III – Norme sui contratti agrari
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Art. 42 — Diritto di ripresa
Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, può ottenere per sé, o per un componente la propria famiglia che ne abbia…
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Art. 58 — Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d’ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51.Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.
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Art. 43 — Indennizzo in favore dei concessionari
In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all’articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell’interruzione della durata del contratto, un…
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Art. 59 — Posizioni assicurative e previdenziali in atto
I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in contratto di affitto ai sensi degli articoli 25 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all’INAM, all’INPS e…
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Art. 44 — Disposizioni in favore di piccoli concedenti
A partire dall’anno 1982, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una detrazione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.Sono considerati piccoli…
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Art. 60 — Delega al Governo
Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere, competenti per materia, un testo unico di tutte le disposizioni legislative in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione del testo unico il Governo provvede al coordinamento delle…
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Art. 45 — Efficacia degli accordi
L’ultimo comma dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente: “Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole…
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Art. 61 — Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura
I compiti attribuiti dalla presente legge all’ispettorato provinciale dell’agricoltura, ove questo sia stato soppresso, sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.Le attribuzioni spettanti al capo dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura ai sensi della presente legge sono esercitate dal responsabile dell’organo regionale di cui al comma precedente.
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Art. 46 — Tentativo di conciliazione – Disposizioni processuali [ABROGATO]
[Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio.Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i…
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Art. 62 — Revisione degli estimi. Imposte sui terreni
Ancorché intervenga la revisione degli estimi catastali, per la determinazione del canone continua a prendersi a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 1939, n. 976, sino all’entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia.Le…
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Art. 47 — Controversie agrarie e rilascio [ABROGATO]
[Ferme restando le disposizioni dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell’annata agraria durante la quale è…
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Art. 63 — Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma,…
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Art. 48 — Impresa familiare coltivatrice
Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.Il rapporto continua anche con un solo familiare,…
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Art. 49 — Diritti degli eredi
Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell’articolo 12 della legge 9…
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Art. 50 — Terreni oggetto di concessione edilizia
Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l’avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell’area necessaria alla realizzazione dell’opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione…
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Art. 51 — Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali
L’ultimo comma dell’articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente: “Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici…
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Art. 52 — Terreni montani destinati ad alpeggio
Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l’alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall’articolo 1, purché non inferiore a sei anni.
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Art. 53 — Rapporti regolati dalla presente legge
La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità al disposto dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ad eccezione di quanto…
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Art. 54 — Estensione della presente legge ai rapporti di miglioria e analoghi
Ai rapporti di miglioria di cui all’articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell’intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge sempreché più favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti.
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Art. 39 — Annata agraria
Ai fini della presente legge l’annata agraria ha inizio l’11 novembre.
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Art. 55 — Adeguamento dei rapporti esistenti
Per i rapporti di mezzadria e colonia parziaria con clausola migliorataria trasformati in affitto il reddito dominicale da prendere a base per la determinazione del canone e per i coefficienti di moltiplicazione è quello relativo alla qualità e classe di coltura esistenti all’inizio del rapporto.
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Art. 40 — Cessazione del regime di proroga
Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.Il secondo ed il terzo comma dell’articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall’articolo 3 della legge 28 marzo 1957,…
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Art. 56 — Contratti per i quali è esclusa l’applicazione della presente legge
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali ne’ alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria.
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Art. 41 — Contratti ultranovennali
I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.
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Art. 57 — Province autonome di Trento e di Bolzano
Ai fini dell’applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle…