Categoria: Capo IV – Norme sull’affitto a conduttore non coltivatore diretto
-
Art. 23 — Rinvio
Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.
-
Art. 24 — Misura del canone
I coefficienti fissati dalle tabelle previste dalla presente legge per la determinazione del canone sono maggiorati di dieci punti nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
-
Art. 22 — Computo della durata del contratto
La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall’articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell’ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del…