Categoria: Capo III – Altre disposizioni per l’affitto a coltivatore diretto
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Art. 16 — Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il…
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Art. 17 — Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell’articolo 16 può chiedere all’affittuario l’aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall’articolo 18 della presente legge.L’affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell’articolo…
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Art. 18 — Miglioramenti eseguiti dal proprietario
Il terzo comma dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti: “Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all’incremento di produttività del fondo conseguente…
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Art. 19 — Facoltà dell’affittuario di eseguire piccoli miglioramenti
L’affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall’articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall’affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell’ordinamento…
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Art. 20 — Diritto di ritenzione
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell’articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all’affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria…
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Art. 21 — Nullità del subaffitto o della subconcessione – Diritto di surroga
Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne…