Categoria: Titolo I – Norme sui contratti agrari
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Art. 13 — Coefficienti aggiuntivi a disposizione delle regioni
Le regioni, con provvedimento della giunta, allo scopo di rendere le tabelle aderenti alle esigenze di cui al secondo capoverso dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, come modificato dall’articolo 9 della presente legge, sono delegate a determinare coefficienti aggiuntivi fino ad un massimo di trenta punti, su richiesta motivata di almeno una…
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Art. 14 — Regolamento di casi particolari
La commissione tecnica provinciale è competente a determinare il canone sulla base dei criteri generali della presente legge, sentito il parere della commissione tecnica centrale nonché quello della commissione censuaria provinciale, qualora manchino tariffe e redditi dominicali corrispondenti a particolari qualità di colture. Se la commissione tecnica centrale o la commissione censuaria provinciale non esprimono…
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Art. 15 — Conguaglio per alcune annate agrarie
Salvo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 1 della legge 10 maggio 1978, n. 176, e successive modificazioni, il conguaglio dei canoni per le annate agrarie da 1970-1971 a 1976-1977 è dovuto in base ai coefficienti di seguito stabiliti: a) per l’annata agraria 1970-1971, cinquantacinque volte per gli affittuari coltivatori diretti e sessantacinque volte per…
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Art. 1 — Affitto a coltivatore diretto
La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, e’ regolata dalle norme della presente legge.I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge.
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Art. 16 — Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il…
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Art. 2 — Durata dei contratti in corso
Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di proroga, la durata è fissata in sei anni per i rapporti di cui all’articolo 3 e in: a) dieci anni se il rapporto ha avuto inizio prima dell’annata agraria 1939-1940, o nel corso della medesima;…
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Art. 17 — Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni
Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell’articolo 16 può chiedere all’affittuario l’aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall’articolo 18 della presente legge.L’affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell’articolo…
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Art. 3 — Affitto particellare
Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone…
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Art. 18 — Miglioramenti eseguiti dal proprietario
Il terzo comma dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dai seguenti: “Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le commissioni tecniche provinciali stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all’incremento di produttività del fondo conseguente…
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Art. 4 — Rinnovazione tacita
In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l’affitto ordinario e di sei anni per l’affitto particellare, e così di seguito.La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso…
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Art. 19 — Facoltà dell’affittuario di eseguire piccoli miglioramenti
L’affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall’articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall’affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell’ordinamento…
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Art. 4 bis — Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto
Il locatore che, alla scadenza prevista dall’articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell’articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte…
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Art. 20 — Diritto di ritenzione
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell’articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all’affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria…
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Art. 5 — Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzione
L’affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell’annata agraria.La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l’affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente…
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Art. 21 — Nullità del subaffitto o della subconcessione – Diritto di surroga
Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne…
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Art. 6 — Definizione di coltivatore diretto
Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessita’ di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo…
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Art. 22 — Computo della durata del contratto
La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall’articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell’ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del…
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Art. 7 — Equiparazione ai coltivatori diretti
Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di…
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Art. 23 — Rinvio
Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.
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Art. 8 — Revisione provvisoria dei redditi catastali
Fino a quando l’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali non abbia proceduto alla generale revisione degli estimi, la commissione tecnica centrale provvede ad accertare, previa motivata relazione della commissione tecnica provinciale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravalutazione dei redditi…
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Art. 24 — Misura del canone
I coefficienti fissati dalle tabelle previste dalla presente legge per la determinazione del canone sono maggiorati di dieci punti nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.
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Art. 9 — Tabella per l’equo canone
Il primo capoverso dell’articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, è sostituito dal seguente: “La commissione tecnica provinciale determina ogni tre anni, almeno sei mesi prima dell’inizio dell’annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee”. I coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, previsti dal secondo capoverso del…
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Art. 10 — Procedure per la determinazione dell’equo canone
La commissione tecnica provinciale determina, entro il 31 maggio di ogni anno, coefficienti di adeguamento dei canoni, in aumento o in diminuzione, tenuto canto dei criteri previsti dall’articolo precedente nonché del mutamento di valore della lira secondo gli indici ISTAT per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli.Almeno tre mesi prima del termine indicato dal…
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Art. 11 — Composizione delle commissioni tecniche provinciali
La delega di funzioni attribuita alle regioni a statuto ordinario dal quarto comma dell’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è estesa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di…
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Art. 12 — Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali
La commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura o da un suo rappresentante.Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l’intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.