Categoria: Capo VI – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
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Art. 13 — Sperimentazione sugli embrioni umani
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.3. Sono, comunque, vietati: a) la…
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Art. 14 — Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e…