Categoria: Capo IV – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
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Art. 10 — Strutture autorizzate
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all’articolo 11.2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i requisiti…
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Art. 11 — Registro
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l’Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime.2. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.3. L’Istituto superiore di sanità raccoglie e…