Categoria: Capo I – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
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Art. 1 — Finalità
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito…
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Art. 2 — Interventi contro la sterilità e la infertilità
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e…
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Art. 3 — Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405
1. Al primo comma dell’articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:”d-bis) l’informazione e l’assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;d-ter) l’informazione sulle procedure per l’adozione e l’affidamento familiare”.2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi…