Categoria: Capo IV – Norme in materia di orario di lavoro
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Art. 11 — Limitazioni al lavoro notturno
1. L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento…
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Art. 12 — Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione
1. L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite…
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Art. 13 — Durata del lavoro notturno
1. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.2. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o…
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Art. 14 — Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive…
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Art. 15 — Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua…