Categoria: Capo II – Norme in materia di orario di lavoro
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Art. 3 — Orario normale di lavoro
1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
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Art. 4 — Durata massima dell’orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro.2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di…
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Art. 5 — Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro…
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Art. 6 — Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all’articolo 4.2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui…