Categoria: Capo IV – Disposizioni finali e transitorie
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Art. 89 — Norme abrogate
Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l’ultimo capoverso dell’articolo 207 del codice penale, l’articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
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Art. 90 — Esigenze di sicurezza [ABROGATO]
[Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in…
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Art. 91 — Copertura finanziaria
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l’anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti…
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Art. 79 — Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza
Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di…
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Art. 80 — Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72.L’amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici…
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Art. 81 — Attribuzioni degli assistenti sociali
Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell’ambito dei centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72 della presente legge.Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell’articolo 72 della presente legge nell’ambito dei centri di…
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Art. 82 — Attribuzioni degli educatori
Gli educatori partecipano all’attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.Collaborano, inoltre, nella tenuta…
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Art. 83 — Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
La tabella dell’organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma,…
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Art. 84 — Concorso per esame speciale per l’accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.Entro…
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Art. 85 — Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
Alla lettera e) dell’articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole “istituita o autorizzata a norma di legge”.
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Art. 86 — Personale per gli uffici di sorveglianza
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all’articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti…
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Art. 87 — Norme di esecuzione
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento…
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Art. 88 — Attuazione dei ruoli del personale
L’istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l’ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l’istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l’ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti…