Categoria: Capo III – Esecuzione penale esterna ed assistenza
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Art. 76 — Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto
Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all’assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
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Art. 77 — Comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
Al fine di favorire l’avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituiti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l’ente di cui al quarto comma dell’articolo 74, è istituito il comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale…
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Art. 78 — Assistenti volontari
L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del…
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Art. 72 — Uffici locali di esecuzione penale esterna
1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati…
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Art. 73 — Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto
Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto.La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.Per il bilancio, l’amministrazione e il servizio della cassa si…
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Art. 74 — Consigli di aiuto sociale
Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia,…
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Art. 75 — Attività del consiglio di aiuto sociale per l’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività: 1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale; 2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi,…