Categoria: Capo II bis – Procedimento di sorveglianza
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Art. 71 — Norme generali
1. Per l’adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all’articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e…
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Art. 71 bis — Udienza
L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero. L’interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d’appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale…
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Art. 71 ter — Ricorso per cassazione
1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l’interessato e, nei casi di cui agli articoli 14 ter e 69, comma 6, l’amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma…
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Art. 71 quater — Comunicazioni
Le comunicazioni all’interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura penale.
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Art. 71 quinquies — Revoca [ABROGATO]
[Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell’articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.]
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Art. 71 sexies — Inammissibilità
Qualora l’istanza per l’adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell’articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l’istanza e dispone non farsi luogo a…