Categoria: Capo I – Istituti penitenziari
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Art. 63 — Centri di osservazione
I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell’articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.Le risultanze dell’osservazione sono inserite nella cartella personale.Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per…
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Art. 64 — Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
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Art. 65 — Istituti per infermi e minorati
I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
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Art. 66 — Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.
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Art. 67 — Visite agli istituti
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d’appello, il procuratore generale…
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Art. 67 bis — Visite alle camere di sicurezza
1. Le disposizioni di cui all’articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.
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Art. 59 — Istituti per adulti
Gli istituti per adulti dipendenti dall’amministrazione penitenziaria si distinguono in: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per l’esecuzione delle pene; 3) istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione.
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Art. 60 — Istituti di custodia preventiva
Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi…
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Art. 61 — Istituti per l’esecuzione delle pene
Gli istituti per l’esecuzione delle pene si distinguono in: 1) case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto. Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali; 2) case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione. Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case…
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Art. 62 — Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive
Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole; case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari.In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell’articolo 215 del codice penale. Possono essere istituite: sezioni per l’esecuzione…