Categoria: Capo IV – Regime penitenziario
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Art. 40 — Autorità competente a deliberare le sanzioni
Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall’impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80.
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Art. 41 — Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti.Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei…
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Art. 41 bis — Situazioni di emergenza
1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la…
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Art. 42 — Trasferimenti
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto…
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Art. 42 bis — Traduzioni
1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle…
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Art. 43 — Dimissione
La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell’istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.Il direttore dell’istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede…
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Art. 32 — Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
I detenuti e gli internati, all’atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell’istituto, mansioni…
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Art. 44 — Nascite, matrimoni, decessi
Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell’istituto.La direzione dell’istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all’autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al…
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Art. 33 — Isolamento
1. Negli istituti penitenziari l’isolamento continuo è ammesso: a) quando è prescritto per ragioni sanitarie; b) durante l’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune; c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell’autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell’isolamento. 2. Il regolamento specifica…
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Art. 34 — Perquisizione personale
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.
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Art. 35 — Diritto di reclamo
I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei…
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Art. 35 bis — Reclamo giurisdizionale
1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne…
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Art. 35 ter — Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati
1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come…
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Art. 36 — Regime disciplinare
Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.Nell’applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
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Art. 37 — Ricompense
Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
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Art. 38 — Infrazioni disciplinari
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell’addebito all’interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.Nell’applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della…
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Art. 39 — Sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni: 1) richiamo del direttore; 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati; 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni; 4) isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non…