Categoria: Capo III – Modalità del trattamento
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Art. 18 bis — Colloqui a fini investigativi
1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,…
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Art. 27 — Attività culturali, ricreative e sportive
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma, e…
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Art. 18 ter — Limitazioni e controlli della corrispondenza
1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica…
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Art. 28 — Rapporti con la famiglia
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
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Art. 19 — Istruzione
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione de corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.Tramite la programmazione…
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Art. 29 — Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
I detenuti e gli internati sono posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell’avvenuto trasferimento.In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti…
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Art. 20 — Lavoro
1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego…
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Art. 30 — Permessi
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni…
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Art. 20 bis — Modalità di organizzazione del lavoro
1. Il provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d’opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all’Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d’intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario,…
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Art. 30 bis — Provvedimenti e reclami in materia di permessi
Prima di pronunciarsi sull’istanza di permesso, l’autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l’istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l’autorità competente, prima…
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Art. 13 — Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato…
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Art. 20 ter — Lavoro di pubblica utilità
1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni,…
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Art. 30 ter — Permessi premio
1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi…
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Art. 13 bis — Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 quater, 609 quinquies e 609 undecies del codice penale, nonchè agli articoli 572, 583 quinquies, 609 bis, 609 octies e 612 bis del medesimo codice,…
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Art. 21 — Lavoro all’esterno
1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4 bis, l’assegnazione al lavoro all’esterno può essere…
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Art. 30 quater — Concessione dei permessi premio ai recidivi
1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell’articolo 30 ter: a) alla lettera a) dopo l’espiazione di un terzo della pena; b) alla lettera b) dopo l’espiazione della metà della pena;…
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Art. 14 — Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione…
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Art. 21 bis — Assistenza all’esterno dei figli minori
1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall’articolo 21.2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all’esterno, in particolare l’articolo 21, in quanto compatibili.3. La misura dell’assistenza all’esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche…
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Art. 31 — Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell’istituto.2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.
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Art. 14 bis — Regime di sorveglianza particolare
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l’ordine negli istituti; b) che con la…
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Art. 21 ter — Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità
1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4 della medesima…
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Art. 14 ter — Reclamo
1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall’interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento.2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione…
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Art. 22 — Determinazione della remunerazione
1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
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Art. 14 quater — Contenuti del regime di sorveglianza particolare
1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario.2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell’articolo 18 ter.3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti…
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Art. 23 — Remunerazione e assegni familiari
[La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell’intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.][La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto.][La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli…
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Art. 15 — Elementi del trattamento
Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato…
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Art. 24 — Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’articolo 2.In ogni caso deve essere riservata a favore dei…
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Art. 15 bis — Giustizia riparativa
1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative…
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Art. 25 — Peculio
Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.Le somme…
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Art. 16 — Regolamento dell’istituto
In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l’amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la…
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Art. 25 bis — Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell’ufficio interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel…
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Art. 17 — Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa
La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa.Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che…
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Art. 25 ter — Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.
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Art. 18 — Colloqui, corrispondenza e informazione
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena.…
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Art. 26 — Religione e pratiche di culto
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri…