Categoria: Capo I – Principi direttivi
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Art. 1 — Trattamento e rieducazione
1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la…
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Art. 2 — Spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
Le spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli…
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Art. 3 — Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all’ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall’esterno.
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Art. 4 — Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
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Art. 4 bis — Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter della presente legge: delitti…