Categoria: Legge sull’ordinamento penitenziario
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Art. 65 — Istituti per infermi e minorati
I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
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Art. 72 — Uffici locali di esecuzione penale esterna
1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.2. Gli uffici: a) svolgono, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati…
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Art. 88 — Attuazione dei ruoli del personale
L’istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l’ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l’istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l’ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti…
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Art. 66 — Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.
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Art. 73 — Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto
Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto.La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.Per il bilancio, l’amministrazione e il servizio della cassa si…
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Art. 89 — Norme abrogate
Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l’ultimo capoverso dell’articolo 207 del codice penale, l’articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
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Art. 67 — Visite agli istituti
Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d’appello, il procuratore generale…
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Art. 74 — Consigli di aiuto sociale
Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia,…
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Art. 90 — Esigenze di sicurezza [ABROGATO]
[Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in…
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Art. 67 bis — Visite alle camere di sicurezza
1. Le disposizioni di cui all’articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.
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Art. 75 — Attività del consiglio di aiuto sociale per l’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività: 1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale; 2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi,…
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Art. 91 — Copertura finanziaria
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l’anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti…
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Art. 68 — Uffici di sorveglianza
1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.2. Ai suddetti uffici, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70 bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonché…
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Art. 76 — Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto
Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all’assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.
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Art. 69 — Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza
1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.3. Sovraintende…
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Art. 77 — Comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
Al fine di favorire l’avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituiti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l’ente di cui al quarto comma dell’articolo 74, è istituito il comitato per l’occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale…
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Art. 69 bis — Procedimento in materia di liberazione anticipata
1. In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in…
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Art. 78 — Assistenti volontari
L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del…
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Art. 70 — Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza
1. In ciascun distretto di corte d’appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d’appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici nonché della riduzione di…
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Art. 79 — Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza
Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di…
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Art. 70 bis — Presidente del tribunale di sorveglianza
1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d’appello, a un magistrato d’appello.2. Il presidente del tribunale, fermo l’espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell’ufficio di appartenenza, provvede: a) a dirigere e ad organizzare le attività…
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Art. 80 — Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72.L’amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici…
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Art. 70 ter — Nuove denominazioni
1. Le denominazioni “sezione di sorveglianza” e “giudice di sorveglianza” di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “tribunale di sorveglianza” e “magistrato di sorveglianza”.2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all’articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo…
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Art. 81 — Attribuzioni degli assistenti sociali
Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell’ambito dei centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72 della presente legge.Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell’articolo 72 della presente legge nell’ambito dei centri di…
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Art. 59 — Istituti per adulti
Gli istituti per adulti dipendenti dall’amministrazione penitenziaria si distinguono in: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per l’esecuzione delle pene; 3) istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza; 4) centri di osservazione.
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Art. 71 — Norme generali
1. Per l’adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all’articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e…
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Art. 82 — Attribuzioni degli educatori
Gli educatori partecipano all’attività di gruppo per l’osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.Collaborano, inoltre, nella tenuta…
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Art. 60 — Istituti di custodia preventiva
Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi…
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Art. 71 bis — Udienza
L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero. L’interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d’appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale…
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Art. 83 — Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
La tabella dell’organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma,…
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Art. 61 — Istituti per l’esecuzione delle pene
Gli istituti per l’esecuzione delle pene si distinguono in: 1) case di arresto, per l’esecuzione della pena dell’arresto. Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali; 2) case di reclusione, per l’esecuzione della pena della reclusione. Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case…
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Art. 71 ter — Ricorso per cassazione
1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l’interessato e, nei casi di cui agli articoli 14 ter e 69, comma 6, l’amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma…
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Art. 84 — Concorso per esame speciale per l’accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.Entro…
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Art. 62 — Istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive
Gli istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in: colonie agricole; case di lavoro; case di cura e custodia; ospedali psichiatrici giudiziari.In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell’articolo 215 del codice penale. Possono essere istituite: sezioni per l’esecuzione…
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Art. 71 quater — Comunicazioni
Le comunicazioni all’interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura penale.
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Art. 85 — Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
Alla lettera e) dell’articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole “istituita o autorizzata a norma di legge”.
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Art. 63 — Centri di osservazione
I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell’articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.Le risultanze dell’osservazione sono inserite nella cartella personale.Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per…
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Art. 71 quinquies — Revoca [ABROGATO]
[Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell’articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione.]
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Art. 86 — Personale per gli uffici di sorveglianza
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all’articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti…
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Art. 64 — Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.
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Art. 71 sexies — Inammissibilità
Qualora l’istanza per l’adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell’articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l’istanza e dispone non farsi luogo a…
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Art. 87 — Norme di esecuzione
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento…
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Art. 4 — Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
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Art. 14 quater — Contenuti del regime di sorveglianza particolare
1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, all’esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall’ordinamento penitenziario.2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell’articolo 18 ter.3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti…
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Art. 23 — Remunerazione e assegni familiari
[La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell’intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.][La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto.][La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli…
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Art. 34 — Perquisizione personale
I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.
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Art. 46 — Assistenza post-penitenziaria
I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell’articolo precedente.I dimessi affetti da gravi infermità fisiche…
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Art. 53 bis — Computo del periodo di permesso o licenza
1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall’internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull’esclusione dal computo…
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Art. 4 bis — Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti
1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58 ter della presente legge: delitti…
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Art. 15 — Elementi del trattamento
Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato…
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Art. 24 — Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell’articolo 2.In ogni caso deve essere riservata a favore dei…
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Art. 35 — Diritto di reclamo
I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei…
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Art. 47 — Affidamento in prova al servizio sociale
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso,…
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Art. 54 — Liberazione anticipata
1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato…
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Art. 5 — Caratteristiche degli edifici penitenziari
Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.
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Art. 15 bis — Giustizia riparativa
1. In qualsiasi fase dell’esecuzione, l’autorità giudiziaria può disporre l’invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell’assegnazione al lavoro all’esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative…
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Art. 25 — Peculio
Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all’atto dell’ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.Le somme…
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Art. 35 bis — Reclamo giurisdizionale
1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne…
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Art. 47 bis — Affidamento di prova in casi particolari [ABROGATO]
[1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell’art. 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l’interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per…
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Art. 55 — Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata
Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.
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Art. 6 — Locali di soggiorno e di pernottamento
1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di…
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Art. 16 — Regolamento dell’istituto
In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l’amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.Le modalità del trattamento da seguire in ciascun Istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la…
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Art. 25 bis — Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell’ufficio interdistrettuale dell’esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel…
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Art. 35 ter — Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati
1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come…
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Art. 47 ter — Detenzione domiciliare
01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall’articolo 4 bis della presente legge, può essere espiata nella…
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Art. 56 — Remissione del debito [ABROGATO]
[1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 30-ter. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero…
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Art. 7 — Vestiario e corredo
Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.L’abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa.È concesso l’abito di lavoro quando è reso necessario dall’attività svolta.Gli…
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Art. 17 — Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa
La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa.Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che…
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Art. 25 ter — Assistenza per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
1. L’amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all’espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l’erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.
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Art. 36 — Regime disciplinare
Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo.Nell’applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.
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Art. 47 quater — Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47 ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell’interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286 bis, comma 2, del codice di procedura…
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Art. 57 — Legittimazione alla richiesta delle misure
Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30 ter, 52, 53 e 54 nonché all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall’internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.
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Art. 8 — Igiene personale
È assicurato ai detenuti e agli internati l’uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonché di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.In ciascun Istituto sono organizzati i…
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Art. 18 — Colloqui, corrispondenza e informazione
I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena.…
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Art. 26 — Religione e pratiche di culto
I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri…
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Art. 37 — Ricompense
Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
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Art. 47 quinquies — Detenzione domiciliare speciale
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47 ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella…
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Art. 58 — Comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza
Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza è data immediata comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria.Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza.…
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Art. 9 — Alimentazione
Ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.Il vitto è somministrato, di regola, in locali all’uopo destinati.I detenuti e gli internati devono…
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Art. 18 bis — Colloqui a fini investigativi
1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all’articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,…
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Art. 27 — Attività culturali, ricreative e sportive
Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma, e…
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Art. 38 — Infrazioni disciplinari
I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell’addebito all’interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.Nell’applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della…
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Art. 47 sexies — Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo
1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.2. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed…
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Art. 58 bis — Iscrizione nel casellario giudiziale [ABROGATO]
[Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva.]
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Art. 10 — Permanenza all’aperto
Ai soggetti che non prestano lavoro all’aperto è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.Per giustificati motivi la permanenza all’aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell’istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e al magistrato di…
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Art. 18 ter — Limitazioni e controlli della corrispondenza
1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica…
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Art. 28 — Rapporti con la famiglia
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
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Art. 39 — Sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni: 1) richiamo del direttore; 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati; 3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni; 4) isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non…
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Art. 48 — Regime di semilibertà
Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.[La…
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Art. 58 ter — Persone che collaborano con la giustizia
1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’articolo 21, del comma 4 dell’articolo 30 ter e del comma 2 dell’articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4 bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono…
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Art. 11 — Servizio sanitario
1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo…
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Art. 19 — Istruzione
Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l’organizzazione de corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l’ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore a venticinque anni.Tramite la programmazione…
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Art. 29 — Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
I detenuti e gli internati sono posti in grado d’informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell’avvenuto trasferimento.In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti…
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Art. 40 — Autorità competente a deliberare le sanzioni
Le sanzioni del richiamo e della ammonizione sono deliberate dal direttore.Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall’impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80.
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Art. 49 — Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà [ABROGATO]
[Sono espiate in regime di semilibertà le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.]
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Art. 58 quater — Divieto di concessione di benefici
1. [L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale.]2. [La disposizione del comma 1 si applica anche…
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Art. 11 bis — Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con…
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Art. 20 — Lavoro
1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego…
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Art. 30 — Permessi
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni…
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Art. 41 — Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti.Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei…