Categoria: Titolo V – Legge sull’adozione

  • Art. 58

    L’intitolazione del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dell’adozione di persone maggiori di età”.

  • Art. 59

    L’intitolazione del capo I del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti”.

  • Art. 60

    Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

  • Art. 61

    L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: “ART. 299. – Cognome dell’adottato. – L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. L’adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell’adottante. Il riconoscimento successivo all’adozione non fa assumere all’adottato il cognome del genitore che lo ha…

  • Art. 62

    L’articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: “ART. 307. – Revoca per indegnità dell’adottante. – Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato”.

  • Art. 63

    L’intitolazione del capo II del titolo VIII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: “Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età”.

  • Art. 64

    L’articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: “ART. 312. – Accertamenti del tribunale. – Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l’adozione conviene all’adottando”.

  • Art. 65

    L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: “ART. 313. – Provvedimento del tribunale. – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni…

  • Art. 66

    I primi due commi dell’articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: “Il decreto che pronuncia l’adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su…

  • Art. 67

    Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell’articolo 293, il secondo e il terzo comma dell’articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del codice civile.È abrogato altresì il capo III del titolo VIII del libro I del codice civile.