Categoria: Capo IV – Della dichiarazione di adozione
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Art. 25
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza…
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Art. 26
1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto…
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Art. 27
Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.Se l’adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’adottato assume il cognome della famiglia di lei.Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti…
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Art. 28
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore…