Categoria: Capo III – Dell’affidamento preadottivo
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Art. 22
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più…
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Art. 23
1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni,…
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Art. 24
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d’appello.La corte d’appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell’articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento…