Categoria: Titolo VI – Legge sulla protezione del diritto d’autore
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Art. 185
Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell’art. 189.Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate…
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Art. 186
Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell’ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri.Se le convenzioni contengono un patto generico di reciprocità o di parità di trattamento, detto patto è interpretato secondo le norme di equivalenza di fatto delle due protezioni stabilite negli articoli seguenti.Salve le convenzioni…
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Art. 187
In difetto di convenzioni internazionali, le opere di autori stranieri che non rientrano nelle condizioni previste nel secondo comma dell’art. 185 godono della protezione sancita da questa legge, a condizione che lo Stato di cui è cittadino l’autore straniero conceda alle opere di autori italiani una protezione effettivamente equivalente e nei limiti di detta equivalenza.Se…
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Art. 188
L’equivalenza di fatto, osservate le norme che seguono, è accertata e regolata con decreto Reale da emanarsi a norma dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.La durata della protezione dell’opera straniera non può in nessun caso eccedere quella di cui l’opera gode nello Stato di cui è cittadino l’autore straniero.Se la…
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Art. 189
Le disposizioni dell’art. 185 si applicano all’opera cinematografica, al disco fonografico o apparecchio analogo, ai diritti degli interpreti, attori o artisti esecutori, alla fotografia ed alle opere dell’ingegneria, in quanto si tratti di opere o prodotti realizzati in Italia o che possono considerarsi nazionali a termini di questa legge o di altra legge speciale.In difetto…