Categoria: Sezione VI – Diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di manoscritti
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Art. 147
1. Il diritto di cui all’articolo 144 non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
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Art. 148
1. Il diritto di cui all’articolo 144 dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la sua morte.
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Art. 149
1. Il diritto di cui all’articolo 144 spetta dopo la morte dell’autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in difetto di successori entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.
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Art. 150
1. Il compenso previsto dall’articolo 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro.2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell’articolo 144 sono così determinati: a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro; b) 3 per…
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Art. 151
1. Il prezzo della vendita, ai fini dell’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 150, è calcolato al netto dell’imposta.
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Art. 152
1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore.2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo importo alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è…
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Art. 153
1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell’articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalità stabilite…
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Art. 154
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli aventi diritto l’avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l’elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora…
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Art. 155
1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.
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Art. 144
1. Gli autori delle opere d’arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell’autore.2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che…
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Art. 145
1. Ai fini dell’articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’articolo 2, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti…
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Art. 146
1. Il diritto di cui all’articolo 144 è riconosciuto anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte dell’Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa.2. Agli autori di paesi non facenti parte…