Categoria: Sezione V – Ritiro dell’opera dal commercio
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Art. 142
L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima.Questo diritto è personale e non è trasmissibile.Agli effetti dell’esercizio di questo diritto l’autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha…
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Art. 143
L’autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell’indennizzo e il termine per il pagamento.L’autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se…