Categoria: Sezione IV – Contratti di rappresentazione e di esecuzione
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Art. 137
L’autore è obbligato: 1) a consegnare il testo dell’opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
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Art. 138
Il concessionario è obbligato: 1) a rappresentare l’opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall’autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d’uso, del titolo dell’opera, del nome dell’autore e del nome dell’eventuale traduttore o riduttore; 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall’autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti…
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Art. 139
Per la rappresentazione dell’opera si applicano le norme degli articoli 127 e 128, meno per quanto riguarda il termine fissato al secondo comma dell’art. 127 che viene elevato a cinque anni, quando si tratti di opere drammatico-musicali.
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Art. 140
Se il cessionario del diritto di rappresentazione trascura, nonostante la richiesta dell’autore, di ulteriormente rappresentare l’opera dopo una prima rappresentazione, od un primo ciclo di rappresentazioni, l’autore della parte musicale o letteraria che dimostri la colpa del cessionario, ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con le conseguenze stabilite nel terzo comma dell’art. 128.
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Art. 141
Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale è regolato dalle disposizioni di questa sezione in quanto siano applicabili alla natura ed all’oggetto del contratto medesimo.
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Art. 136
Il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva…