Categoria: Sezione III – Contratto di edizione

  • Art. 129

    L’autore può introdurre nell’opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l’opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione.L’autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L’editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere…

  • Art. 130

    Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di: dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione; traduzioni, articoli di giornali o di…

  • Art. 131

    Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.

  • Art. 132

    L’editore non può trasferire ad altri, senza il consenso dell’autore, i diritti acquistati, salvo pattuizione contraria oppure nel caso di cessione dell’azienda. Tuttavia, in questo ultimo caso i diritti dell’editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell’opera.

  • Art. 133

    Se l’opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l’editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l’autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

  • Art. 118

    Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

  • Art. 134

    I contratti di edizione si estinguono: 1) per il decorso del termine contrattuale; 2) per l’impossibilità di portarli a compimento a cagione dell’insuccesso dell’opera; 3) per la morte dell’autore, prima che l’opera sia compiuta, salva l’applicazione delle norme dell’art. 121; 4) perché l’opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di…

  • Art. 119

    Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel capo dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto.Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.Non possono essere compresi i futuri diritti…

  • Art. 135

    Il fallimento dell’editore non determina la risoluzione del contratto di edizione.Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell’art. 132.

  • Art. 120

    Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti: 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare, senza limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di…

  • Art. 121

    Se l’autore muore o si trova nella impossibilità di condurre l’opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l’editore ha la scelta di considerare risoluto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un compenso proporzionato, salvo che l’autore abbia manifestato o manifesti…

  • Art. 122

    Il contratto di edizione può essere ” per edizione ” o ” a termine “.Il contratto ” per edizione ” conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia…

  • Art. 123

    Gli esemplari dell’opera sono contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

  • Art. 124

    Se più edizioni sono prevedute nel contratto, l’editore è obbligato ad avvisare l’autore dell’epoca presumibile dell’esaurimento dell’edizione in corso, entro un congruo termine, prima dell’epoca stessa.Egli deve contemporaneamente dichiarare all’autore se intende o no procedere ad una nuova edizione.Se l’editore ha dichiarato di rinunciare ad una nuova edizione o se, avendo dichiarato di volere procedere…

  • Art. 125

    L’autore è obbligato: 1) a consegnare l’opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L’autore ha altresì l’obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le…

  • Art. 126

    L’editore è obbligato: 1) a riprodurre e porre in vendita l’opera col nome dell’autore, ovvero anonima o pseudomina, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2) a pagare all’autore i compensi pattuiti.

  • Art. 127

    La pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all’editore dell’esemplare completo e definitivo dell’opera.In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell’opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta…

  • Art. 128

    Se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.L’autorità giudiziaria può accordare all’acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì…