Categoria: Capo I – Registri di pubblicità e deposito delle opere

  • Art. 103

    È istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge.[La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del…

  • Art. 104

    Possono, altresì, essere registrati nel registro, sull’istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai…

  • Art. 105

    Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non…

  • Art. 106

    L’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini delle disposizioni del titolo I di questa legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 di questa legge.[L’omissione del deposito impedisce lo acquisto o l’esercizio di diritti sulle opere contemplate nel…