Categoria: Titolo I – Legge sulla protezione del diritto d’autore

  • Art. 46

    L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell’art. 44.Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto…

  • Art. 61

    1. L ‘autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in…

  • Art. 69 ter

    1. Gli utilizzi di cui all’articolo 69 bis si applicano alle seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione in uno Stato membro dell’Unione europea e considerate orfane ai sensi dell’articolo articolo 69 quater: a) opere…

  • Art. 71 sexies

    1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102 quater.2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata…

  • Art. 12

    L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti12.È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

  • Art. 20

    Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al…

  • Art. 32 quater

    1. Alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, anche come individuate all’articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un’opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di…

  • Art. 46 bis

    1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.2.…

  • Art. 62

    1. I supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell’opera riprodotta; b) nome dell’autore; c) nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d’uso; d) data della fabbricazione.

  • Art. 69 quater

    1. Un’opera o un fonogramma, come individuati dall’articolo 69 ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al…

  • Art. 71 septies

    1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71 sexies. Detto compenso è costituito, per gli…