Categoria: Titolo I – Legge sulla protezione del diritto d’autore
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Art. 47
Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.L’accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell’articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di…
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Art. 63
1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell’autore, ai termini degli articoli 20 e 21.2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.
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Art. 69 quinquies
1. Il titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all’articolo…
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Art. 12 ter
Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.
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Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.Tuttavia l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione.
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Art. 34
L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo…
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Art. 48
Gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l’indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell’opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
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Art. 64
La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all’estero a termini dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è…
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Art. 69 sexies
1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso le organizzazioni di cui all’articolo 69 bis, comma 1.2. In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 194 bis.3. Il Ministero…
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Art. 71 novies
1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale…