Categoria: Sezione V – Opere registrate su rapporti

  • Art. 62

    1. I supporti fonografici, nei quali l’opera dell’ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell’opera riprodotta; b) nome dell’autore; c) nome dell’artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d’uso; d) data della fabbricazione.

  • Art. 63

    1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell’autore, ai termini degli articoli 20 e 21.2. Si considerano lecite le modificazioni dell’opera richieste dalle necessità tecniche della registrazione.

  • Art. 64

    La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all’estero a termini dell’art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorché siano registrate opere tutelate, è…

  • Art. 61

    1. L ‘autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in…