Categoria: Sezione IV – Opere radiodiffuse

  • Art. 54

    L’accertamento della conformità delle radiodiffusioni alle buone norme tecniche, è di esclusiva spettanza degli organi dello stato predisposti alla vigilanza delle radiodiffusioni, con i poteri stabiliti dall’art. 2, capoverso della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1352, e dell’art. 2 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1552.Il…

  • Art. 55

    1. Senza pregiudizio dei diritti dell’autore sulla radiodiffusione della sua opera, l’ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l’opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l’uso, distrutta o resa inservibile.2. È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni…

  • Art. 56

    L’autore dell’opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall’ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall’autorità giudiziaria.La domanda non può essere promossa dinanzi l’autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle…

  • Art. 57

    Il compenso è liquidato in base al numero delle trasmissioni.Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalità delle trasmissioni differite o ripetute.

  • Art. 58

    Per l’esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all’autore un equo compenso, che è determinato periodicamente d’accordo fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell’associazione sindacale competente.

  • Art. 59

    La radiodiffusione delle opere dell’ingegno dai locali dell’ente esercente il servizio della radiodiffusione è sottoposta al consenso dell’autore a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo di questo titolo; ad essa non sono applicabili le disposizioni degli articoli precedenti, salvo quelle dell’articolo 55.

  • Art. 60

    Qualora il Ministero della cultura popolare lo disponga, l’ente esercente effettua trasmissioni speciali di propaganda culturale ed artistica destinate all’estero, contro pagamento di un compenso da liquidarsi a termini del regolamento.

  • Art. 51

    In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

  • Art. 52

    L’ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell’ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e…

  • Art. 53

    Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell’ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.Per durata della stagione teatrale o di concerto s’intende quella risultante dai manifesti o…