Categoria: Sezione III – Opere cinematografiche

  • Art. 44

    Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico.

  • Art. 45

    L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.Si presume produttore dell’opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l’opera è registrata ai sensi del secondo comma dell’articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall’articolo medesimo.

  • Art. 46

    L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell’art. 44.Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto…

  • Art. 46 bis

    1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 46, in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore, spetta agli autori di opere cinematografiche e assimilate un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione per ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite.2.…

  • Art. 47

    Il produttore ha facoltà di apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico.L’accertamento delle necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi all’opera cinematografica, quando manchi l’accordo tra il produttore e uno o più degli autori menzionati nell’articolo 44 della presente legge, è fatta da un collegio di…

  • Art. 48

    Gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l’indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell’opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.

  • Art. 49

    Gli autori delle parti letterarie o musicali dell’opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.

  • Art. 50

    Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa.