Categoria: Sezione II – Opere collettive, riviste e giornali
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Art. 42
L’autore dell’articolo o altra opera che sia stato riprodotto in un’opera collettiva ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, purché indichi l’opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione.Trattandosi di articoli apparsi in riviste o giornali, l’autore, salvo patto contrario, ha altresì il diritto di riprodurli in altre…
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Art. 43
L’editore o direttore della rivista o del giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano pervenuti senza sua richiesta.
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Art. 43 bis
1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese…
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Art. 38
Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 7.Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
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Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l’autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione nel termine di un mese dall’invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di…
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Art. 40
Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
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Art. 41
Senza pregiudizio dell’applicazione della disposizione contenuta nell’art. 20, il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell’articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di…