Categoria: Sezione I – Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche
-
Art. 33
In difetto di particolari convenzioni tra i collaboratori, rispetto alle opere liriche, alle operette, ai melologhi, alle composizioni musicali con parole, ai balli e balletti musicali, si applicano le disposizioni dei tre successivi articoli.
-
Art. 34
L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.Il profitto della utilizzazione economica è ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo…
-
Art. 35
L’autore della parte letteraria non può disporne, per congiungerla ad altro testo musicale, all’infuori dei casi seguenti: 1) allorché, dopo che egli ha consegnato come testo definitivo il manoscritto della parte letteraria al compositore, questi non lo ponga in musica nel termine di cinque anni, se si tratta di libretto per opera lirica o per…
-
Art. 36
Nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente l’autore della parte letteraria ne riacquista la libera disponibilità, senza pregiudizio dell’eventuale azione di danni a carico del compositore.Nei casi previsti dai numeri 2 e 3, e senza pregiudizio dell’azione di danni prevista nel comma precedente, il rapporto di comunione formatosi sull’opera già musicata rimane fermo, ma…
-
Art. 37
Nelle opere coreografiche o pantomimiche e nelle altre composte di musica, di parola e di danze o di mimica, quali le riviste musicali ed opere simili, in cui la parte musicale non ha funzione o valore principale, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, salvo patto contrario, spetta all’autore della parte coreografica o pantomimica e, nelle…