Categoria: Capo II – Soggetti del diritto

  • Art. 6

    Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale1.

  • Art. 7

    È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa1.È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

  • Art. 8

    È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria1, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso2, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa.Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero3.

  • Art. 9

    Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell’autore, finché questi non si sia rivelato.Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.

  • Art. 10

    Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori1.Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere…

  • Art. 11

    Alle Amministrazioni dello Stato, al Partito Nazionale Fascista, alle Provincie ed ai Comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché…