Categoria: Titolo V – Legge professionale forense
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Art. 50 — Consigli distrettuali di disciplina
1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari…
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Art. 51 — Procedimento disciplinare e notizia del fatto
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di…
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Art. 52 — Contenuto della decisione
1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati: a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione…
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Art. 53 — Sanzioni
1. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.2. La censura consiste nel biasimo…
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Art. 54 — Rapporto con il processo penale
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della…
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Art. 55 — Riapertura del procedimento
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto: a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento…
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Art. 56 — Prescrizione dell’azione disciplinare
1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione…
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Art. 57 — Divieto di cancellazione
1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.
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Art. 58 — Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale
1. Ricevuti gli atti di cui all’articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al…
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Art. 59 — Procedimento disciplinare
1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali: a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d’incolpazione, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; b) la comunicazione diretta all’incolpato contiene: 1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione: 1.1) delle generalità dell’incolpato e…
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Art. 60 — Sospensione cautelare
1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all’articolo…
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Art. 61 — Impugnazioni
1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del…
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Art. 62 — Esecuzione
1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all’incolpato. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità…
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Art. 63 — Poteri ispettivi del CNF
1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono…