Categoria: Titolo IV – Legge professionale forense
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Art. 40 — Accordi tra università e ordini forensi
1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,…
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Art. 41 — Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il…
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Art. 42 — Norme disciplinari per i praticanti
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.
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Art. 43 — Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF,…
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Art. 44 — Frequenza di uffici giudiziari
1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
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Art. 45 — Certificato di compiuto tirocinio
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo…
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Art. 46 — Esame di Stato
1. L’esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale. 2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto: a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile; b) la redazione di un…
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Art. 47 — Commissioni di esame
1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e…
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Art. 48 — Disciplina transitoria per la pratica professionale
1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.2. All’articolo 1, comma 1, del regolamento…
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Art. 49 — Disciplina transitoria per l’esame
1. Per i primi dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.