Categoria: Capo III – Consiglio nazionale forense
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Art. 34 — Durata e composizione
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni.…
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Art. 35 — Compiti e prerogative
1. Il CNF: a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali; c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli…
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Art. 36 — Competenza giurisdizionale
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale…
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Art. 37 — Funzionamento
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione…
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Art. 38 — Eleggibilità e incompatibilità
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.2. Non possono…