Categoria: Capo II – Ordine circondariale
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Art. 26 — Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto
1. Sono organi dell’ordine circondariale: a) l’assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.
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Art. 27 — L’assemblea
1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di…
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Art. 28 — Il consiglio dell’ordine
1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;…
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Art. 29 — Compiti e prerogative del consiglio
1. Il consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce…
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Art. 30 — Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.2. L’accesso allo sportello è gratuito.3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.4. Gli oneri derivanti dall’espletamento…
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Art. 31 — Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.3. I revisori durano in carica quattro anni e possono…
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Art. 32 — Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni
1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b). Il…
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Art. 33 — Scioglimento del consiglio
1. Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della…
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Art. 25 — L’ordine circondariale forense
1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del…