Categoria: Titolo III – Legge professionale forense
-
Art. 34 — Durata e composizione
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni.…
-
Art. 35 — Compiti e prerogative
1. Il CNF: a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali; c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli…
-
Art. 36 — Competenza giurisdizionale
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale…
-
Art. 37 — Funzionamento
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione…
-
Art. 38 — Eleggibilità e incompatibilità
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.2. Non possono…
-
Art. 39 — Congresso nazionale forense
1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la…
-
Art. 24 — L’ordine forense
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della…
-
Art. 25 — L’ordine circondariale forense
1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del…
-
Art. 26 — Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto
1. Sono organi dell’ordine circondariale: a) l’assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. 2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.
-
Art. 27 — L’assemblea
1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di…
-
Art. 28 — Il consiglio dell’ordine
1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti; b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti; c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti; d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;…
-
Art. 29 — Compiti e prerogative del consiglio
1. Il consiglio: a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce…
-
Art. 30 — Sportello per il cittadino
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.2. L’accesso allo sportello è gratuito.3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.4. Gli oneri derivanti dall’espletamento…
-
Art. 31 — Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.3. I revisori durano in carica quattro anni e possono…
-
Art. 32 — Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni
1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b). Il…
-
Art. 33 — Scioglimento del consiglio
1. Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. 2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della…