Categoria: Titolo VII – Legge fallimentare
-
Art. 254 — Rendiconto del curatore
Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell’entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l’approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.
-
Art. 255 — Concordato
La proposta di concordato presentata prima dell’entrata in vigore del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo le leggi anteriori.L’approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima dell’entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le disposizioni anteriori. Ma il…
-
Art. 256 — Riabilitazione civile
Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall’albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto.La cancellazione dall’albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli…
-
Art. 257 — Azione di responsabilità contro gli amministratori
Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall’art. 146 anche se l’azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
-
Art. 242 — Disposizione generale
Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori. Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente…
-
Art. 258 — Versamenti dei soci
Nei giudizi promossi contro i soci per i versamenti ancora dovuti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la causa non è stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a termini dell’art. 150.
-
Art. 243 — Rappresentante degli eredi
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall’art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
-
Art. 259 — Piccoli fallimenti
Per i piccoli fallimenti in corso all’entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.
-
Art. 244 — Sentenza dichiarativa di fallimento
Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolato dalle nuove disposizioni, sempreché la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.
-
Art. 260 — Concordato preventivo
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell’entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall’art. 4 della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.Per i giudizi…
-
Art. 245 — Deposito delle somme riscosse
Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell’art. 34 per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.
-
Art. 261 — Liquidazione coatta amministrativa
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.Se per un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.
-
Art. 246 — Provvedimenti del giudice delegato
I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreché le cause relative non siano già state assegnate a sentenza.
-
Art. 262 — Iscrizione nel registro delle imprese
Fino all’attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro.Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.
-
Art. 247 — Delegazione dei creditori
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di unn o più membri di essi, si applicano le norme dell’art. 40.
-
Art. 263 — Ruolo degli amministratori giudiziari
Col Regio decreto preveduto nell’art. 27, comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio 1930, n. 995.Fino a quando non sarà emanato il regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595…
-
Art. 248 — Esercizio provvisorio
Le disposizioni dell’art. 90 si applicano anche all’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
-
Art. 264 — Istituto di credito
Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito in detta espressione s’intendono comprese, oltre l’istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall’ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito.
-
Art. 249 — Giudizi di retrodatazione
Per i fallimenti dichiarati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l’osservanza dell’art. 265.
-
Art. 265 — Norma di rinvio
Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
-
Art. 250 — Accertamento del passivo
Il procedimento per l’accertamento del passivo, quando il verbale di verificazione dei crediti è stato chiuso prima dell’entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di separazione o di restituzione di cose mobili si applicano…
-
Art. 266 — Disposizioni abrogate
Con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato…
-
Art. 251 — Domande tardive e istanze di revocazione
Se sono in corso giudizi su domande tardive per l’ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli articoli 101…
-
Art. 252 — Liquidazione dell’attivo
Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.
-
Art. 253 — Ripartizione dell’attivo
Alla ripartizione dell’attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.