Categoria: Capo IV – Disposizioni di procedura
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Art. 238 — Esercizio dell’azione penale per reati in materia di fallimento
Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l’azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all’art. 17.È iniziata anche prima nel caso previsto dall’art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la…
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Art. 239 — Mandato di cattura [ABROGATO]
[Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all’art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell’ordine di cui all’art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo.]
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Art. 240 — Costituzione di parte civile
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca…
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Art. 241 — Riabilitazione
La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti.