Categoria: Capo II – Reati commessi da persone diverse dal fallito
-
Art. 235 — Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l’ammenda da euro 258 a euro 1.549.La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine…
-
Art. 223 — Fatti di bancarotta fraudolenta
Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo .Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto…
-
Art. 224 — Fatti di bancarotta semplice
Si applicano le pene stabilite nell’art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo ; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge .
-
Art. 225 — Ricorso abusivo al credito
Si applicano le pene stabilite nell’art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
-
Art. 226 — Denuncia di crediti inesistenti
Si applicano le pene stabilite nell’art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
-
Art. 227 — Reati dell’institore
All’institore dell’imprenditore , dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite .
-
Art. 228 — Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non…
-
Art. 229 — Accettazione di retribuzione non dovuta
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato [39], è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.Nei casi più gravi…
-
Art. 230 — Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detiene a causa del suo ufficio , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei…
-
Art. 231 — Coadiutori del curatore
Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano [32] il curatore nell’amministrazione del fallimento.
-
Art. 232 — Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato .Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato…
-
Art. 233 — Mercato di voto
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell’interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.La somma o le cose ricevute…
-
Art. 234 — Esercizio abusivo di attività commerciale
Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d’inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale [32 bis], è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.