Categoria: Capo I – Reati commessi dal fallito
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Art. 218 — Ricorso abusivo al credito
Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito , anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.La pena è aumentata nel…
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Art. 219 — Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati ;…
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Art. 220 — Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito
È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all’art. 216, nell’elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario [87], ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3 e 49.Se il fatto…
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Art. 221 — Fallimento con procedimento sommario
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
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Art. 222 — Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
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Art. 216 — Bancarotta fraudolenta
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o…
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Art. 217 — Bancarotta semplice
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell’articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica ; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente…
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Art. 217 bis — Esenzioni dai reati di bancarotta
Le disposizioni di cui all’articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all’articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182 bis o del piano di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero…